IMU
IMU 2024
LA SCADENZA DELL’ACCONTO IMU E’ PREVISTA IL 16 GIUGNO 2024.
LA SCADENZA DEL SALDO IMU E' PER IL 16 DICEMBRE 2024.
ALIQUOTE IMU 2024
LE ALIQUOTE EVIDENZIATE SONO STATE MODIFICATE RISPETTO AL 2023:
a) 1,06% (10,60 per mille) aliquota ordinaria imposta municipale propria - Altri immobili, Terreni -Terreni agricoli - Fabbricati D ad uso produttivo (di cui la quota 0,76% è riservata allo Stato).
b) 0,6% (6,00 per mille) per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale ed identificate al N.C.E.U. nelle categorie catastali A1 A8 e A9 e relative pertinenze individuate secondo i criteri di cui all’art. 13 comma 2 della legge n. 214/2011 (C02 ,C06, C07 un solo immobile per categoria con recupero detrazione abitazione principale non usufruita), INVARIATA
c) 0,10% (1,00 per mille) per i fabbricati rurali strumentali. INVARIATA
d) ESENTI “immobili merce”, per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (“immobili merce”).
e) 0,87% (8,7 per mille) per immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell’art.43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, limitatamente ai fabbricati di categoria catastale C1, C3, A10 e D, a condizione che siano direttamente utilizzati dal possessore nell’esercizio di impresa, arte o professione. Sono soggetti ad aliquota ordinaria gli immobili di categoria catastale C1, C3, A10 e D dati in locazione, comodato o inutilizzati.
f) 0,82% (8,2 per mille)per abitazione e sua pertinenza, limitatamente ad una sola abitazione ed una sola pertinenza come definita dall’art. 13 comma 2 del DL 201/2011, concessa in uso gratuito a parenti in linea retta fino al primo grado (genitori-figli), con atto sottoscritto dalla parti nella quale il comodatario ha stabilito la propria residenza. L’aliquota agevolata si applica a condizione che sia il comodante che il comodatario non siano proprietari – anche in quota parte – di altre abitazioni in tutto il territorio comunale (con esclusione, solo per il comodante, della propria abitazione principale e relative pertinenze).
E’ prevista una riduzione del 50% della base imponibile (esclusi A1-A8-A9) per i proprietari che abbiano i seguenti requisiti:
1. il contratto di comodato fra genitore/figlio deve essere obbligatoriamente registrato, presso l’Agenzia delle Entrate, e ciò comporta un onere di 216 euro (200 di imposta di registro e 16 di marca da bollo ogni quattro pagine di contratto). La registrazione deve essere richiesta entro 20 giorni dalla data dell’atto, pertanto si invita a valutare ed attivarsi quanto prima, in quanto l’agevolazione potrà applicarsi solo a partire dal possesso di tutti i requisiti.
2. il comodante deve obbligatoriamente risiedere e dimorare nello stesso Comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato (cioè: genitore e figlio devono entrambi risiedere a Calcinaia).
3. il comodante, oltre all’abitazione data in comodato, può possedere solo un altro fabbricato adibito a propria abitazione principale nel Comune (cioè: l’agevolazione non opera se il comodante possiede una qualsiasi quota di proprietà di un’altra abitazione in tutta Italia).
g) 0,49% (4,90 per mille) per abitazione e sua pertinenza concessa in locazione a canone concordato. L’aliquota deliberata dal Comune 0,65 % è ridotta al 75%, ai sensi della L. 208/2015 – Legge di stabilità 2016. INVARIATA
e) 1,05% (10,50 per mille) per immobili degli italiani residenti all’estero (Iscritti all’Aire). E’ prevista una riduzione del 50% solo se rispetta i seguenti requisiti:
1. il proprietario è iscritto all’Aire, non è necessario che l’immobile sia ubicato nello stesso Comune in cui il soggetto è iscritto all’Aire.
2. il proprietario è già pensionato nel Paese di residenza e possiede l’abitazione a titolo di proprietà o usufrutto;
3. l’abitazione non è locata né concessa in comodato d’uso. INVARIATA
Le aliquote sono consultabili a questo link
Per effettuare online il calcolo IMU 2024 basta cliccare qui.
REGOLAMENTO_IMU_2024.pdf (247,54 KB) |